capitale sociale inferiore all’ attivo patrimoniale netto del
conferimento in natura
Not.
A. Baldesi
abaldesi@notariato.it
07.09.2001
Si tratta di costituire una Srl a
socio unico, nella quale il socio conferisce la propria azienda
individuale avente, come risulta dalla perizia di stima, un valore di Lire
800.000.000.
Il capitale
nominale non deve essere però fissato in una cifra superiore a Lire 190.000.000
perchè il cliente non vuole assolutamente avere il Collegio Sindacale.
La questione sembra
possibile:
1) l'esigenza di
effettività del capitale iniziale di una società a tutela dei creditori (e/o la
funzione produttiva del capitale stesso, se lo si preferisce) mi sembrano
soddisfatte quando una perizia ha attestato che
(quantomeno) Lire 190.000.000 vengono davvero conferite. La parte restante
del conferimento non viene assoggettata alla disciplina vincolistica propria
del capitale, ma a quella della riserva;
2) in caso
di trasformazione, mi pare che prevalgano l'opinione e la prassi che non
vi sia obbligo di imputare al capitale della società trasformata
l'intero patrimonio della società che si trasforma.
Not. Daniele Muritano
07.09.2001
Il problema è testualmente
risolto dall'art. 2343, c.c., il quale dice che la relazione giurata di stima
deve contenere, tra l'altro, "l'attestazione che il valore
attribuito non è inferiore al valore nominale, aumentato dell'eventuale
sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte del conferimento".
Potrebbe quindi
costituirsi la Srl unipersonale, emettendo una quota del valore nominale di
lire 190.000.000 e imputando a sopraprezzo l'eccedenza di lire 610.000.000 ,
che andrà a confluire nel "fondo sopraprezzo quote".
Nulla osta,
infatti, a prevedere un sopraprezzo in sede di costituzione della società, una
volta che si ritenga, con la dottrina prevalente, che il sopraprezzo abbia
natura di conferimento.
Si tratterebbe di
sopraprezzo in natura su conferimento in natura e non mi pare che, una volta
che dalla relazione dell'esperto risulti l'attestazione richiesta dal 2343, c.c.,
risulti violata alcuna norma…
Not.
Andrea Cimino
In giurisprudenza
prevale l'orientamento secondo il quale nella trasformazione di società di
persone in società di capitali non v'è obbligo di imputare l'intero attivo
patrimoniale netto a capitale (al quale dovrà corrispondere solo quella parte
corrispondente almeno al minimo)
Parallelamente si
discute se la società abbia l'obbligo di imputare la differenza a riserva.